COMUNICATO PER INTERMEDIARI E PERITI ASSICURATIVI
Oggetto: Contributo di vigilanza per l’anno 2011.
Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa vigente (artt. 336 e 337 del Codice delle
Assicurazioni private -decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), in attesa
dell’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che fissa la misura
dei contributi dovuti per il corrente anno, si raccomanda agli intermediari e ai periti iscritti
rispettivamente nel Registro Unico degli Intermediari e nel Ruolo dei Periti assicurativi, di
astenersi da qualsiasi forma di pagamento anticipato.
I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diversi da quelli indicati
nell’emanando Provvedimento ISVAP che sarà pubblicato sul sito internet
(http://www.isvap.it/), non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
di legge.
Con l’occasione si ricorda che:
-gli iscritti nella sezione E del RUI non sono tenuti al pagamento del contributo di
vigilanza;
-i periti iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi non sono più obbligati al pagamento
della tassa annuale di cui all’art. 10 della legge n. 166/92, abrogata a seguito
dell’emanazione del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, con cui è stato
istituito, fra l’altro, il Ruolo dei Periti assicurativi previsto dall’art. 157 del Codice.
Per opportuna informazione, si fa presente che il sito della società incaricata della
riscossione dei contributi, http://www.italriscossioni.it/, attraverso la funzione “pagamenti e servizi
on line”, è disponibile per il pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto.
Risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) in tema di contributo di vigilanza sono disponibili sul
sito internet dell’Autorità, nell’area dedicata agli Operatori, alla voce “Contributi di Vigilanza di
intermediari e periti”.
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