venerdì 30 dicembre 2011

OBBLIGO A CONTRARRE ed in caso di DISDETTA riassunzione come vecchio contratto

Già nel 2010 l'ISVAP affrontava la questione delle DISDETTE (per cosi dire) facili che le compagnie di assicurazione facevano con estrema leggerezza; il problema si è amplificato nel corso del corrente anno, infatti la disdetta all'assicurato che vittima di un danno scaturito da sinistro stradale si affida ad un patrocinatore è divenuta una procedura automatica .
Quest'argomento è stato affrontato dall'ISVAP che ha aperto delle istruttorie nei confronti di diverse compagni di assicurazioni e si è espressa con un comunicato del 04.11.2010 ricordando la regola

IN CASO DI DISDETTA DI UN CONTRATTO R.C. AUTO DA PARTE DELL'IMPRESA, L'ASSICURATO CHE RICHIEDA AL MEDESIMO ASSICURATORE LA COPERTURA HA DIRITTO AD OTTENERLA E DEVE ESSERE CONSIDERATO "VECCHIO CLIENTE", CON CONSEGUENZA CHE LA TARIFFA APPLICABILE NON PUO' CHE ESSERE QUELLA IN VIGORE PER LA CLIENTELA DELLA COMPAGNIA AL MOMENTO DELLA RIPRESA DEL CONTRATTO SENZA ULTERIORI AGGRAVI.

leggi l'intero comunicato

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