In materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, in fase giudiziale - restando esclusa quella stragiudiziale, dominata dall'impulso e dalla volontà delle parti - al danneggiato è consentita la scelta di agire alternativamente o avverso il responsabile civile (il quale, come nel caso in oggetto, potrà chiamare in causa la propria assicurazione) o sfruttando lo strumento, previsto dall'art. 149
Fonte: Leggi dalla fonte Studio Cataldi
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