Come oramai noto, l’obbligo della negoziazione assistita vige anche in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, oltre per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo (ad eccezione dei crediti di lavoro) di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 co. I D.L. 132/2014) e, inoltre, con la legge di stabilità 2015, anche in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (art. 249 L. 190/2014).
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