Il consulente non può sostituirsi alle parti in violazione dei termini per la produzione di documenti. Ammessa solo l'acquisizione di atti pubblici con funzione di verifica
La Cassazione mette un freno ai consulenti tecnici d'ufficio che, con troppa disinvoltura, acquisiscono dati e documenti che non fanno parte del processo non essendo stati prodotti nei termini dalle parti.I Consulenti del giudice, spiega la Corte (sentenza n. 12921 del 23 giugno 2015 della terza sezione civile), non si possono sostituire alle parti perché ciò andrebbe a violare i termini previsti per il deposito di documenti.
Continua a leggere dalla fonte Studio Cataldi...................................
Nessun commento:
Posta un commento