sabato 23 aprile 2011

Insidia e trabocchetto


Cassazione civile, sez. III, 5 agosto 2010, n. 18204

In tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della P.A., qualora non sia
applicabile o non sia invocata la tutela offerta dall’art. 2051 c.c., l’ente pubblico risponde
dei pregiudizi subiti dall’utente secondo la regola generale dell’art. 2043 c.c., norma che
non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi
di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che
governano l’illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del
bene, che va considerata fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il
comportamento colposo della P.A., mentre incomberà su questa dimostrare i fatti
impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di
percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità di
rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo.

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