L'intervento di un professionista, legale o perito di fiducia, cosi come previsto dall'art. 24 della Costituzione Italiana, oltre che dall'art. 5 della legge 57 del 5 marzo 2001 ed affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. 11090 del 12.10.98 in Giust. Civ. 199, I, 422), è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze sui punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazioen stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia
In tal senso si è espressa anche la Suprema corte ( sentenza 11606/05)
Consulta la comunicazione all'interno della quale puoi leggere anche la sentenza .....................................
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