lunedì 7 dicembre 2015

Sinistro senza collisione: inapplicabilità dell’art. 2054, 2° comma (M. Cuomo)

La presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054, II comma del Codice Civile è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi. L’assenza di collisione materiale tra veicoli importa, perciò, l’applicazione non già della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all’art. 2054 secondo comma c.c., bensì di quella prevista dal primo comma, sempre che sia stato accertato il nesso di causalità tra la circolazione di uno dei veicoli e il danno riportato dall’altro. Il primo comma dell’art. 2054 c.c., infatti, prescrive che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Giudice di Pace di Nola – ex Ottaviano – sentenza del 29/10/2015).
fonte: sito degli avvocati del Mandamento di Ottaviano

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