venerdì 1 aprile 2011

DA OGGI CAMBIA IL PATENTINO - le nuove regole per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori

Entrano in vigore oggi le nuove regole per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (abbreviato in CIGC), cioè il cosiddetto "patentino", stabilite da due decreti ministeriali, il n° 81 del 1° marzo 2011 e il n° 106 del 23 marzo 2011. Le novità riguardano le procedure burocratiche e la prova teorica e l'istituzione (questa è l'innovazione più importante) di una prova pratica di guida.

Smentite le voci che da qualche settimana si erano rincorse, del tutto infondate, che sostenevano uno slittamento dei due decreti addirittura al 31 dicembre 2011 (il primo slittamento c'era stato con il decreto mille proroghe dal 19 gennaio al 1 aprile).


LA NORMA NON VALE PER TUTTI - Infatti, alcune categorie di persone possono evitare di conseguire il CIGC in base alle nuove procedure mentre altre dovranno invece sottostarvi. Può evitarle chi ha raggiunto la maggiore età entro il 30 settembre 2005. Per questi utenti nulla cambia: avranno il patentino dopo aver esibito il semplice attestato di frequenza del corso teorico rilasciato da una scuola guida qualsiasi e non dovranno sostenere alcun esame, né teorico, né pratico. Anche per chi ha frequentato il corso teorico entro il 31 marzo e ha già presentato entro tale data la domanda di CGIC il decreto non introduce alcuna novità: il certificato verrà rilasciato dopo il superamento del solo esame teorico (che si può sostenere entro un anno dalla fine del corso di formazione) senza necessità di esercitarsi alla guida o di superare quello pratico. Tuttavia, se l'esame teorico non venisse superato per due volte, l'interesssato deve ripresentare la domanda di CGIC e poiché tale  richiesta avverrà per forza di cose dopo il 1° aprile, si applicherà la nuova normativa. Chi invece ha frequentato il corso teorico entro il 31 marzo, ma presenterà la domanda di CGIC dal 1° aprile, dovrà sostenere anche quello pratico, ma prima dovrà frequentare una 13a ora di corso aggiuntiva prevista dal decreto con argomento: elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.

ATTENZIONE ALLE DATE - Ai fini della validità dei requisiti previsti per le varie categorie descritte, fa fede la data di acquisizione della domanda di conseguimento del CGIC, da presentare agi uffici della Motorizzazione Civile mediante l'apposito modello TT2112. Chi invece effettua la domanda per via telematica, una modalità in cui i dati dell'interessato sono acquisiti il giorno successivo alla data di trasmissione, deve tender conto che se avrà presentato la domanda il 31 marzo 2011 vedrà acquisire i suoi dati il 1° aprile, pertanto dovrà assoggettarsi alla nuova normativa.

COSA OCCORRE PRESENTARE PER IL CONSEGUIMENTO - Al modello TT2112, che va firmato anche da un tutore se il richiedente è minoranne, tutti i candidati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, devono allegare i seguenti documenti:

1) copia di un documento di identità

2) certificato medico originale che attesti il possesso dei requisiti psicofisici, più una copia conforme;

3) ricevuta di versamento di 14,62 euro sul sul c/c 4028 intestato "dipartimento Trasporti Terrestri-imposta di bollo-Roma" (per l'imposta di bollo sulla domanda);

4) ricevuta di versamento di 14,62 euro sul c/c 4028 intestato "dipartimento Trasporti Terrestri-imposta di bollo-Roma" (per l'imposta di bollo relativa al documento di cui si chiede il rilascio);

5) ricevuta di versamento di 15 euro sul c/c 9001 intestato "dipartimento Trasporti Terrestri-Diritti-Roma" (per gli emolumenti relativi alle prove da sostenere).
Il secondo versamento, quello di 14,62 euro dovuto per l'imposta di bollo sul CGIC, è l'unico che non deve essere ripetuto in caso di mancato superamento delle prove teorica o di quella pratica.


Chi intende ripetere le prove può farsi "rivitalizzare" e restituire questo bollettino di versamento, che verrà riutilizzato nel caso di effettivo conseguimento del certificato.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Per quanto riguarda la documentazione supplementare, chi ha frequentato il corso teorico entro il 31 marzo 2011, ma presenta la domanda di CGIC dopo il 1° aprile, oltre ai documenti citati deve allegare anche:

1) ricevuta di versamento di 9 euro su c/c 9001 intestato "dipartimento Trasporti Terrestri-diritti-Roma" (per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale conducenti);

2) certificazione di frequenza della 13a ora integrativa prevista dal decreto, in originale più copia conforme.
Chi frequenterà il corso teorico e presenterà la domanda di CGIC dopo il 1° aprile 2011, oltre alla documentazione comune dovrà invece allegare:

3) ricevuta di versamento di 9 euro su c/c 9001 intestato "dipartimento Trasporti Terrestri-diritti-Roma" (per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale conducenti);

4) attestatazione di frequenza dell'intero corso di 13 ore previsto dal decreto, in originale più copia conforme.

IL CORSO TEORICO o "Corso di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni" - Viene tenuto presso le scuole pubbliche e le autoscuole nell'arco di 13 ore e affronta 16 argomenti che spaziano dalla segnaletica alle norme di comportamento, dalle istruzioni da seguire in caso di incidente stradale al rispetto della vita e dell'ambiente e al funzionamento dei ciclomotori. In pratica, tutto funziona come per il vecchio corso fino alla 12a ora, con la novità dell'aggiunta della 13a ora.
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Riassumendo, quindi, ecco il dettaglio dell'attuale svolgimento del corso suddiviso per ore e argomenti:

4 ore: norme di comportamento

6 ore: segnaletica e norme di circolazione

2 ore: educazione e rispetto della legge

1 ora: funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza

Il corso s'intende frequentato se l'allievo ha seguito almeno 10 ore di lezione sulle 13 previste e chi l'ha erogato è tenuto a rilasciare un attestato di frequenza che va allegato dall'allievo alla richiesta di ottenere il patentino.

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ESAME DI TEORIA o "Prova di controllo delle cognizioni" - È organizzato sotto forma di questionario con risposta vero/falso le cui domande sono estratte dal database del dipartimento del Trasporti Terrestri del ministero delle Infrastrutture. Le domande sono 10 e per ciascuna vengono proposte tre risposte che possono essere tutte vere, tutte false o una combinazione tra le due possibilità. La durata dell'esame è di 30 minuti e il candidato lo supera se alle 10 domande fornisce almeno sei risposte esatte. In caso di non idoneità, la prova teorica si può ripetere un numero illimitato di volte, purché venga affrontata entro il termine di un anno dalla data di rilascio dell'attestato di frequenza del corso. Ogni ripetizione comporta anche quella del pagamento dei relativi emolumenti.

FOGLIO ROSA o "Autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore" - Documento, che in pratica equivale al noto "foglio rosa" concesso a chi deve conseguire le patenti di categoria superiore, viene rilasciato al superamento dell'esame teorico e ha validità di sei mesi da quella data (e non si potrà provare l'esame pratico più di due volte). Per lasciare all'allievo il tempo di fare la necessaria esperienza, la prova pratica non può essere affrontata prima che sia trascorso almeno un mese dal rilascio dell'autorizzazione a esercitarsi. Il candidato deve esibire tale documento quando si presenta alla prova pratica di guida. Quando ci si esercita su un ciclomotore a due ruote, lo si dovrà fare in luoghi poco frequentati e non sarà necessario avere istruttori. Se si prova a guidare una microcar o minicar (o un tre ruote omologato per trasportare un passeggero), si dovrà avere a fianco una persona con non più di 65 anni titolare di patente B da non meno di dieci; sul veicolo ci dovrà essere la «P» come quella che già contrassegna le auto guidate da
  chi ha solo il foglio rosa. Un po' come avviene per le auto.

ESAME o "Prova pratica di guida" -
Si svolge su ciclomotori a due o a tre ruote oppure su un quadriciclo leggero (le cosiddette microcar), a scelta del candidato, che nella richiesta di CIGC deve specificare in un'apposita casella la sua preferenza. Non è possibile sostenere l'esame con un veicolo diverso da quello comunicato. Durante la prova in mezzo al traffico, l'esaminatore segue il candidato a bordo di un altro veicolo. Se la prova non viene superata per due volte occorre ripresentare la richiesta di conseguimento del CIGC e sostenere nuovamente anche l'esame teorico. Anche in questo caso, a ogni ripetizione occore effettuare nuovamente tutti versamenti in denaro previsti.

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Ecco le modalità della prova pratica per i diversi veicoli:

1. Ciclomotori a due ruote

La prova pratica si svolge in due fasi. La prima viene affrontata in area attrezzata (vengono allestiti corridoi delimitati da coni variamente disposti) e deve accertare l'idoneità del candidato sotto il profilo dei comportamenti alla guida. Sono previste la prova di slalom, il percorso a "otto", il passaggio in corridoio stretto e la frenatura. Costituiscono penalità, per esempio, l'aver abbattuto uno o più coni oppure aver messo i piedi a terra o aver superato il tempo massimo concesso per ciascun test. La seconda fase, alla quale si accede solo se si è superata la prima, si svolge nel traffico e deve verificare i comportamenti di guida del candidato in condizioni reali.

2. Cilomotori a tre ruote o quadricicli (minicar - microcar)

La prova si svolge in due fasi. La prima viene affrontata in area attrezzata e chiusa al traffico (anche qui sono previsti corridoi e percorsi delimitati da coni) e prevede dapprima la preparazione del veicolo (regolazione di sedile, specchietti e cinture di sicurezza) e l'esecuzione delle manovre di base (avviamento del motore, innesto delle marce se presenti e così via). Subito dopo inizia il percorso di guida (sempre in area delimitata e con il candidato da solo sul veicolo) durante il quale viene accertato se il candidato è in grado di impostare correttamente la traiettoria del veicolo in un curva, di effettuare una frenata di precisione e di parcheggiare sia in marcia avanti sia in marcia indietro. Subito dopo inizia il percorso di guida nel traffico durante il quale viene accertato se il candidato è in grado di affrontare la guida reale. In questo caso l'istruttore siede accanto al candidato (deve essere una persona dotata di patente almeno di categoria B posseduta da n  on meno di dieci anni  e non deve aver superato il 65° anno di età)


per ulteriori informazioni visita il sito ASSOPEC all'indirizzo http://www.assopec.eu/nuove%20notizie.htm

consulta le norme e le disposizioni

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