sabato 16 giugno 2012

Decreto Liberalizzazioni - sviluppo: assicurazioni estere e tagli lineari a coperture

La norma sulle compagnie assicurative punta all'armonizzazione del trattamento fiscale tra polizze emesse da compagnie residenti e polizze emesse da compagnie estere che non pagano l'imposta annua dello 0,35 per cento. In particolare, si legge nella relazione illustrativa del decreto legge, 'premesso che l'art. 26-ter del DPR 600/1973 - che disciplina il pagamento dell'imposta sostitutiva sul reddito di capitale derivante dal riscatto - non attribuisce all'intermediario che interviene nella sottoscrizione del contratto la possibilita' di agire come sostituto d'imposta si propone di estendere: la possibilita' all'intermediario, che interviene nella sottoscrizione del contratto, di agire come sostituto d'imposta per l'applicazione dell'imposta sostitutiva; a tale intermediario l'obbligo di applicare - a titolo di acconto - l'imposta dello 0,35% annuo (che sara' scomputata dal versamento finale dell'imposta sostitutiva). Qualora il contribuente decida di non avvalersi di un intermediario residente - prosegue la relazione illustrativa della norma - si dovrebbe innalzare l'imposta patrimoniale sulle attivita' finanziarie estere dallo 0,15% allo 0,50%: soluzione questa che penalizzerebbe il contribuente rispetto alla soluzione di avvalersi di un intermediario residente, visto che non gli darebbe modo di recuperare la maggior imposta al momento del riscatto e del versamento dell'imposta sostitutiva'.

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