L'unica eccezione è data dal provvedimento che dispone la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.. Ma tale provvedimento può essere revocato se il cliente ha già pagato
Le spese legali, comprendenti cioè i compensi dell’avvocato per l’attività professionale prestata al proprio assistito (nonché le spese “vive” dallo stesso anticipate), di regola, non vengono pagate nelle mani dello stesso avvocato, ma in quelle della parte vittoriosa, unitamente alle eventuali somme ad essa spettanti e liquidate nel dispositivo dal giudice.
L’unica ipotesi in cui le spese legali vengono pagate direttamente al difensore è quella disciplinata dall’art. 93 c.p.c. concernente la “distrazione delle spese”.
Si tratta di un istituto generale che trova applicazione............. continua a leggere dalla fonte Studio Cataldi.
L’unica ipotesi in cui le spese legali vengono pagate direttamente al difensore è quella disciplinata dall’art. 93 c.p.c. concernente la “distrazione delle spese”.
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