Questa volta è la Sesta Sezione, nelle forme dell'ordinanza (la n. 25063/15) a confermare il recente orientamento restrittivo relativamente al risacimento del fermo tecnico.
Naturalmente le assicurazioni, che non vogliono saperne di adeguarsi all'orientamento della Cassazione per quanto riguarda il risarcimento del danno morale (sì, è dovuto, fatevene una ragione) sono state più che pronte ad adeguarsi a questo nuovo orientamento ("L'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato; la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo").
E' tutto molto bello.
Nessun commento:
Posta un commento