Passo indietro della Cassazione, addio alle sentenze di San Martino?
Da Studio Cataldi , leggi l’articolo di Lucia Izzo – La liquidazione del danno morale non deve avvenire secondo automatismi in percentuale al danno biologico, altrimenti si rischierebbe una duplicazione risarcitoria: pertanto, è sempre necessaria una valutazione propria, tramite un accertamento caso per caso dell’esistenza del pregiudizio subito e della sofferenza psicologica patita. Quanto stabilito dalle Sezioni Unite (sent. 26972/2008) non rappresenta un principio generalizzato, ma solo una esemplificazione.
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