E' la compagnia che, per non indennizzare, deve provare il fatto estintivo delle pretese o il ritardo della denuncia
Leggi l'articolo di Valeria Zeppilli in STUDIO CATALDI – Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 4053/2016 depositata il 26 febbraio, nel pronunciarsi per l'ennesima volta sulla materia dei sinistri stradali ha precisato che al cliente, per essere risarcito, basta provare che il sinistro è effettivamente avvenuto e con che modalità, che la polizza esisteva e che il premio assicurativo relativo a quel determinato periodo era stato pagato.
Forniti tali elementi dall'assicurato, è la Compagnia che pretende di essere esonerata dalla corresponsione dell'indennizzo richiesto a dover dimostrare il fatto estintivo delle pretese o, quanto meno, la denuncia tardivadell'incidente, idonea a decurtare l'ammontare del dovuto ai sensi del secondo comma dell'articolo 1915 del
codice civile.
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