
La sottoscrizione di un contratto di assicurazione RC prevede, nella maggior parte dei casi, la cosiddetta clausola del “patto di gestione della lite”.
Tale patto comporta, per l’assicurato, che a gestire la controversia di tipo stragiudiziale o giudiziale, in campo civile che penale, sia la stessa compagnia di assicurazione, in sua vece, arrogando a sé, tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato, tra cui quello di nominare legali o tecnici esperti (ad es. periti).
Sulla scorta dei principi sanciti dall’art. 1917 (3° e 4° comma) e dall’art. 1932 del Codice Civile, attraverso i quali si garantisce la tutela del patrimonio dell’assicurato (art. 1917), consentendo, a questo scopo, di derogare, se ciò risulta più favorevole all’assicurato, essendo quest’ultimo considerato dal legislatore, parte debole del contratto, (art. 1932) al patto di gestione della lite, permettendo lui di:
1. accampare il diritto di scegliere liberamente un difensore di fiducia, tecnico esperto (ad…
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