domenica 28 agosto 2011

La Cassazione Stabilisce - Senza Guard-rail il gestore della strada Risponde dei danni subiti dall'automobilista finito fuori carreggiata


Se manca il guard-rail il gestore della strada risponde del danno subito dall’automobilista fuoriuscito dalla sede stradale?

Cassazione civile, sez. III, 18 luglio 2011, n. 15723
 
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Cassazione ha stabilito che deve escludersi la responsabilità del gestore della strada (nella fattispecie ANAS) per il sinistro occorso ad un utente fuoriuscito dalla sede stradale per non essere presenti nel tratto interessato le protezioni offerte dal guard-rail. Tale responsabilità va in particolare esclusa quando, considerate le caratteristiche del luogo teatro del sinistro, la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale non è un evento ipotizzabile se non per un comportamento suicidario, per un guasto tecnico, per una gravissima pertubazione fisica o psichica dell’automobilista.
D’altra parte, osserva la corte, non appare seriamente configurabile un obbligo del gestore di provvedere alla “sigillatura” della strada a mezzo di guardrail, non essendo ragionevolmente ipotizzabile una foderatura dell’intera rete viaria, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti.
 
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