Stop definitivo all’affidamento, da parte dei Comuni a società private per la gestione degli autovelox. Fenomeno di frequente rilevanza nei piccoli Comuni ha visto l’ammonizione degli stessi da parte della Suprema Corte che con la sentenza n. 7785/2011 ha annullato il verbale di contestazione elevato ad un automobilista per eccesso di velocità rilevato da un autovelox installato e gestito da una ditta privata: “l’accertamento è viziato perché l’amministrazione si era avvalsa di una ditta privata di rilevamento ed aveva affermato che l’attività di quest’ultima era stata svolta sotto la supervisione della Polizia Municipale, senza specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare certamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l’attività di rilevamento delle infrazioni e il soggetto preposto al servizio di polizia”.
Nella motivazione della Cassazione si continua a leggere che “dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè l’elaborazione della rilevazione, avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento”.
In questa sede sarà utile fare espresso riferimento anche alla sentenza n. 16376/2011 della Suprema Corte in materia di CID (modello di contestazione amichevole di incidente) che si diceva potesse essere esibito quale prova dal danneggiato contro l’assicurazione dell’automobilista autore del sinistro.
In sede di giudizio, in punto di diritto si dispone che “nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore la confessione resa dal responsabile del danno e proprietario del veicolo assicurato non possono dare luogo a un differenziato giudizio di responsabilità con riferimento al danneggiato, da un lato, e a quello tra danneggiato e assicuratore dall’altro. Esse, liberamente apprezzate dal giudice, devono essere oggetto di una valutazione unitaria nei confronti di tutti e ciascuno dei litisconsorti”.
Nell’ipotesi di un tamponamento l’onere della prova deve essere ripartito in quanto la collisione di un veicolo con quello che lo precede obbliga il conducente del primo veicolo a dimostrare che la responsabilità dell’incidente non è a lui addebitabile ma a causa di forza maggiore.
Fonte OVERLEX
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